L’articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, integrando il decreto-legge n. 52, ha individuato una serie di ulteriori servizi e attività ai quali possono accedere solo i clienti muniti della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “green pass”).

Poiché in alcuni ambiti non sempre risultano chiari gli obblighi e le prescrizioni vigenti per le imprese, Federalberghi ha ritenuto utile fornire un aggiornamento delle risposte alle domande più frequenti pervenute agli uffici.

 

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del green pass per ogni cliente che intende soggiornare presso la struttura?

 

NO. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass di ogni cliente che soggiorna nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Per soggiornare nelle strutture ricettive le norme vigenti non richiedono il possesso del green pass.

 

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del green pass dei turisti stranieri che intendono soggiornare presso la struttura?

 

NO. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass dei turisti stranieri che intendono soggiornare nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Il controllo viene fatto dai vettori o dalle autorità preposte.

 

I turisti stranieri che entrano in Italia con il green pass, oltre a compilare il Digital Passenger Locator Form, devono anche comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio?

 

Il Ministero della Salute ha chiarito che l’obbligo di comunicazione alla ASL permane per gli ingressi da UK e dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti). Conseguentemente, per chi proviene da Stati dell’Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele, Canada, Giappone o Stati Uniti, non occorre comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL.

 

I gestori delle strutture ricettive localizzate in regioni rosse o arancioni sono obbligati a verificare il possesso del green pass dei clienti che vengono da altre regioni, o comunque della sussistenza degli altri motivi che consentono di muoversi tra regioni rosse o arancioni?

NO. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass dei clienti o la sussistenza dei motivi che consentono gli spostamenti, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Il controllo viene fatto dalle autorità preposte.

 

I gestori delle strutture ricettive possono scegliere di consentire il soggiorno solo a clienti in possesso del green pass?

NO. Il comma 10 bis dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi COVID-19, cosiddette “green pass”, possono essere utilizzate esclusivamente in alcuni specifici casi, tra i quali non rientra il soggiorno presso le strutture ricettive.

 

Gli ospiti dell'albergo possono accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell’albergo, anche se non hanno una certificazione verde COVID-19?

SI. I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.

 

Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

 

Per accedere ai servizi di ristorazione all’aperto di una struttura ricettiva è necessario il green pass?

NO. Il green pass non è necessario per il consumo al tavolo all’aperto, né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata.

 

Il cliente che consuma al banco ha necessità del green pass?

NO. Il green pass non è necessario per il consumo al banco, né all’aperto né al chiuso, né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata.

 

Il gestore di una struttura ricettiva che organizza una festa di matrimonio nelle proprie sale, deve verificare il possesso del green pass di ogni partecipante?

SI. Il comma 2 dell’articolo 8 bis del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 prevede la necessità di certificazione verde COVID-19 per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.

 

L’obbligo di controllare il green pass si applica anche alle attività congressuali?

SI. Il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce l’obbligo del green pass per partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi.

 

L’obbligo di controllare il green pass si applica anche ai centri benessere interni alle strutture ricettive aperti solo agli alloggiati?

SI. Il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce espressamente l’obbligo del green pass per accedere alle piscine, palestre e centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Se le attività si svolgono all’aperto, il green pass non è necessario.

 

L’obbligo di controllare il green pass si applica anche ai centri estetici delle strutture ricettive?

NO. Per i servizi alla persona non è richiesto il green pass. La normativa prevede invece l’obbligo del green pass per accedere alle piscine, palestre e centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.

 

I bambini sono obbligati ad avere il green pass per accedere alle aree precluse a chi è privo di green pass?

NO. L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale).

 

I soggetti esentati dalla vaccinazione possono accedere alle aree riservate a chi è in possesso di green pass, anche se ne sono sprovvisti?

SI. A condizione che siano in possesso della certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2”.

 

I lavoratori delle strutture ricettive sono obbligati ad avere il green pass per accedere alle aree precluse a chi è privo di green pass?

NO. L’obbligo del green pass non riguarda al momento il personale.

 

Il gestore di una struttura ricettiva è obbligato a verificare il green pass dei clienti che intendono accedere alle aree o servizi preclusi a chi è privo di green pass?

SI. L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 ricomprende tra i soggetti verificatori i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

 

Il gestore di una struttura ricettiva può delegare un proprio dipendente o un terzo per la verifica del possesso del green pass dei clienti, quando questo è necessario?

SI. L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 consente ai titolari di strutture ricettive di delegare la verifica del green pass. I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

 

Quali sono le sanzioni per il gestore di una struttura ricettiva che non verifica il possesso del green pass dei partecipanti ad una festa nelle proprie sale?

In caso di violazione delle disposizioni relative al green pass, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

 

Come si effettua la verifica del possesso del green pass?

Occorre scaricare l’applicazione “VerificaC19”, su un dispositivo mobile. L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L' App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

Per ulteriori informazioni: https://www.federalberghi.it/primopiano/green-pass-le-faq-di-federalberghi.aspx#.YQzpzWjON-U

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